Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Coordinamento Generale Medico Legale 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 

Roma, 06/03/2012 Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
Dirigenti Medici 
Circolare n. 32 e, per conoscenza, 
Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei 
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
per l'accertamento e la riscossione 
dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali 
Allegati n.2 
OGGETTO: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione 

dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega 
al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi”. 
Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per 
l’assistenza a disabili in situazione di gravità. 

SOMMARIO: 1. Premessa 

2. Prolungamento del congedo parentale 

3. Congedo straordinario 
3.1. Soggetti aventi diritto 
3.2.Referente unico 
3.3. Durata del congedo straordinario 
3.4.Misura della prestazione 
4. Permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità 
5. Documentazione necessaria in caso di distanza dalla residenza 
della persona da assistere superiore a 150 km 
6. Requisiti oggettivi per il riconoscimento dei permessi e del 
congedo straordinario 
7. Modulistica 
8. Ambito di applicazione 
9. Accertamento delle condizioni 
10. Istruzioni procedurali. 
1. PREMESSA 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011 è stato pubblicato il Testo del decreto 
legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, ”Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 
183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi”. Il decreto legislativo è entrato in vigore l’11 agosto 2011. 
Il suddetto decreto apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per 
l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave. 
In particolare: 


l’articolo 3 modifica l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 
al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il 
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in 
alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un 
periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del 
d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il 
bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la 
presenza del genitore; 
l’art. 4 interviene sull’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 eliminando la 
condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del 
terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità”. Inoltre il medesimo 
art. 4, sostituendo il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ridefinisce 
la platea dei beneficiari e prevede un ordine di priorità tra gli stessi, in ossequio ai nuovi 
orientamenti assunti dalla Corte costituzionale in materia di soggetti legittimati a fruire 
del congedo straordinario. 
La novella stabilisce, altresì, che il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 
104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa 
persona disabile in situazione di gravità (art. 42 sopracitato, comma 5-bis). 
Si chiarisce, inoltre, che l’indennità dovuta durante il periodo di congedo straordinario 
deve essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione 
(art. 42, comma 5-ter). 
Nel comma successivo, la nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali 
fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, 
hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di 
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, 
però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (art. 42, comma 5-quater). 
Infine, i periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di ferie, 
tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5-quinquies). 



L’art. 6 apporta modifiche all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 restringendo la 
platea dei lavoratori dipendenti che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più 
persone disabili in situazione di gravità. Introduce, inoltre, il comma 3-bis, prevedendo 
l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in 
un comune situato a distanza superiore a150 Kmrispetto a quello di residenza del 
lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il 
raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. 

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte 
dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo n. 119/2011 (all. 1). 
Si ricorda che, come già precisato nella circolare n. 155/2010, i soggetti con handicap grave 
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, verranno individuati con il termine 
“persona disabile in situazione di gravità” o, più sinteticamente, “persona con disabilità grave”. 

2. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE 
L’art. 3 del decreto legislativo n. 119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del 
prolungamento del congedo parentale. 
Il previgente dettato normativo (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) prevedeva il 
prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, 
alla indennità economica pari al 30% della retribuzione. 
Il novellato art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la 
possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di 
gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, 
comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il 
compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità 
economica pari al 30% della retribuzione). 
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di 
normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (msg. n. 22578 del 
17.9.2007). 
La novella legislativa non interviene, altresì, sul comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 
151/2001. 
Ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, 
continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del 
bambino. 
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto: 


i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, 
in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero 
del prolungamento del congedo parentale; 
i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono 
beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del 
congedo parentale; 
i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di 
permesso mensile. 


Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo 
parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 
tre anni. 

3. CONGEDO STRAORDINARIO 
L’art. 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 ridefinendo 



criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario. 
In particolare: In particolare: 

3.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO 
Il nuovo disposto ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i 
contenuti delle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia 
(sentenze n. 233 del 16/6/2005, n. 158 del 18/4/2007, n. 19 del 26 /1/2009). 
Il testo novellato del comma 5 dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, preso atto del 
dictum della Consulta, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla 
fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti dei primi. In particolare, i beneficiari usufruiranno del congedo 
straordinario, secondo il seguente ordine: 

a. 
il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 
b. 
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di 
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge 
convivente; 
c. 
uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il 
coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti 
da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio 
ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente 
ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, 
patologie invalidanti); 
d. 
uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i 
genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie 
invalidanti. 
Anche in tale fattispecie la possibilità di concedere il beneficio ai fratelli conviventi si verifica 
solo nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, entrambi i genitori e tutti i 
figli conviventi) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie 
invalidanti). 
Con riguardo al concetto di convivenza, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6. 
Si ribadisce, inoltre, quanto precisato con la circolare Inps n. 155/2010 in merito alle 
espressioni “mancanti” e “patologie invalidanti”. 
Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come 
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), 
ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, 
continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, 
quale: divorzio, separazione legale o abbandono. 
In tale ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei 
provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000. 
Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, invece, in assenza di un’esplicita 
definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento 
soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 
e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni 
di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e 
cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi 
motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2). 
In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’ Unità Operativa 
Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea 
documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso 
convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero 

o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale. 
3.2. REFERENTE UNICO 

Il nuovo comma 5-bis dell’ art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al 
congedo straordinario il principio del “referente unico” già introdotto dall’art. 24 della legge n. 
183/2010 per i permessi ex lege 104/92. 
In particolare stabilisce che il congedo straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui 
all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per 
l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. 
Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già 
esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale 
periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto 
già fruitore dell’altro beneficio. 
Il nuovo comma 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale, 
prevede specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche 
adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di 
entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando 
che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo 
straordinario. 
La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle 
medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. 

3.3. DURATA DEL CONGEDO STRAORDINARIO 
Il novellato comma 5-bis dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisa che “il 
congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per 
ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”. 

Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha 
diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari 
individuati dalla legge. 
Al riguardo si deve tener conto, altresì, che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati 
possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, 
continuativo o frazionato, non superiore a due anni” (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 
2000, n. 53). 
Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due 
anni nell’arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, 
ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e 
documentati motivi familiari”. 
In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei 
casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave (es. 
il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi 
utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari. 
Si chiarisce, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una 
lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in 
situazione di gravità), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per 
gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere 
riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni -e cioè un 
anno e quattro mesi -potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore (purchè questi non 
abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: 
si veda al riguardo la circolare n. 64/2001). 

3.4. MISURA DELLA PRESTAZIONE 
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il 
richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente 
all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del 
trattamento. 
L’indennità, pertanto, è corrispostanella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella 
dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della 


retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del 
relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. 
Ai sensi del successivo comma 5-quater (anch’esso introdotto dall’ art. 4 del decreto legislativo 
relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. 
Ai sensi del successivo comma 5-quater (anch’esso introdotto dall’ art. 4 del decreto legislativo 

n. 119/2011) la fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a 
sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni 
di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il 
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 
Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai 
fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti 
da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa. 
4. PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI IN 
SITUAZIONE DI GRAVITÀ 
L’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per 
l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. 
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il 
dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di 
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo 
grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap 
in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». 

Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i 
permessi per assistere più disabili in situazione di gravità. 
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è 
ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un 
affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della 
persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA 
RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM 
L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce un nuovo comma 3 
bis all’art. 33 della legge n. 104/92. 
Tale comma introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere 
persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale 
superiore a 150 Kmrispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o 
altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. 
Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al 
dipendente l’onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi 
effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da 
assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. 
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto 
pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il 
titolo di viaggio. 
Sempre in riferimento all’onere della prova, in via del tutto residuale e nell’ipotesi 
dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, 
l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea 
documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco. 
Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di 
concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008). 


L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il 
lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. 

6. REQUISITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI E DEL 
CONGEDO STRAORDINARIO 
La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo 

n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in 
situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia 
del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni. 
I genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto 
legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, 
qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; 
gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto 
legislativo n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità 
qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare. 


Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, 
presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria 
continuativa. 
A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi 
ex lege 104/92, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della 
assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi 
(prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al 
congedo straordinario: 

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità 
di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie 
appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010); 
ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo 
persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 
2010, p.3); 
ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti 
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o 
di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 
dicembre 2010, p.3). 

Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto 
per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte 
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza 
anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della 
popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale 
(residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui 
sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
Analogamente, anche per la fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile in 
situazione di gravità, residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del 
lavoratore, sarà rilevante, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata 
d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il 
reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del citato D.P.R. n. 445/2000. 



7. MODULISTICA 
Sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni 
introdotte e saranno pubblicati nel sito INTERNET alla sezione “modulistica on line”. 

8. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 è entrato in vigore l’11 agosto 2011. 
Dovranno essere riesaminate, tenendo conto delle novità introdotte e illustrate nei paragrafi 
precedenti, le istanze pervenute prima di tale data e ancora in fase di istruttoria, nonché i 
provvedimenti già adottati relativamente ai benefici fruiti a partire dall’11 agosto 2011.


 In particolare, per quanto concerne il congedo straordinario, si dovranno riesaminare le 
domande pervenute da genitori, figli e fratelli di soggetti disabili in situazione di gravità nonché 
quelle presentate da un familiare diverso da quello già titolare dei permessi ex lege 104/92 (a 
meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in 
situazione di gravità. 

Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare 
la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 3.1 della presente circolare. 
Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di 
un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione 
di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie 
all’individuazione del lavoratore dipendente che richiede entrambi i benefici. 

Relativamente ai permessi ex lege 104/92, si dovranno riesaminare le domande relative a 
parenti e affini di secondo o terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità per 
l’assistenza a più soggetti, nonché quelle presentate da un familiare diverso da quello già 
titolare del congedo straordinario (a meno che non si tratti dei genitori) per l’assistenza allo 
stesso soggetto disabile in situazione di gravità. 

Nel primo caso sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili ad accertare 
la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 4 della presente circolare. 
Nel secondo caso, poiché i permessi e i congedi non possono essere riconosciuti a più di 
un lavoratore (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione 
di gravità, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie 
all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario di entrambi i benefici. 

9. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI 
È opportuno ribadire che, come evidenziato nella circolare Inps n. 155/2010, il lavoratore 
decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps 
accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello 
stesso diritto (comma 7 bis dell’art. 33 della legge n. 104/1992). 
Si evidenzia, inoltre, che il richiedente i permessi o il congedo si impegna, a comunicare entro 
30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni 
accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte 
dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, 
ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva. 


E’ opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 
secondo cui “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
secondo cui “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute nell’art. 20, comma 2, della legge n. 102/2009 
sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle 
contenute nell’art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge 

n. 122 del 30 luglio 2010. 
L’INPS, anche annualmente, provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai 
lavoratori richiedenti i permessi in argomento. 
10. ISTRUZIONI PROCEDURALI 
Sono in corso di aggiornamento le procedure informatiche che terranno conto delle innovazioni 
introdotte e le specifiche istruzioni per gli operatori sul territorio saranno comunicate tramite 
gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto. 

Il Direttore Generale 
Nori 


Allegato 1: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 “Attuazione dell’art.23 della legge 4 
novembre 2010, n. 183 recante Delega per il riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi affidata al governo dall’art. 2”. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
173 del 27 luglio 2011). 

Allegato 2: Decreto Ministeriale -Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 -"Regolamento recante disposizioni di attuazione 
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause 
particolari." (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000). 


Sono presenti i seguenti allegati: 

Allegato N.1 
Allegato N.2 

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